II Consiglio dei Sanitari, è un organismo elettivo dell'Azienda avente le seguenti caratteristiche:

  1. esso fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria;
  2. di norma il Consiglio dei Sanitari si riunisce su convocazione formulata dal Direttore Sanitario Aziendale;
  3. il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei Sanitari non si pronuncia entro il 15° giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere.

Il Consiglio fornisce parere obbligatorio, ma non vincolante, al Direttore Generale sulle attività indicate.

II Consiglio dei Sanitari è costituito con provvedimento del Direttore Generale, è presieduto dal Direttore Sanitario dell'Azienda e, la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate ai sensi dall’art.3 comma 12 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. nel seguente modo:

  • n.6 direttori medici di strutture complesse;
  • n.6 dirigenti medici;
  • n.1 dirigente biologo;
  • n.1 dirigente chimico;
  • n.1 dirigente fisico;
  • n.3 infermieri;
  • n.6 direttori medici di strutture complesse;
  • n.1 direttore medico di area distrettuale;
  • n.1 dirigente medico veterinario;
  • n.1 dirigente farmacista;
  • n.1 dirigente psicologo;
  • n.3 infermieri;
  • n.1 ostetrica;
  • n.1 tecnico di laboratorio;
  • n.1 tecnico di radiologia;
  • n.1 unità dell’area della riabilitazione;
  • n.1 tecnico della prevenzione;
  • n.1 assistente sanitario;
  • n.1 assistente sociale;
  • n.1 educatore professionale;
  • n.1 dirigente sociologo;
  • n.1 medico di assistenza primaria;
  • n.1 pediatra di libera scelta;
  • n.1 specialista ambulatoriale.

Ultimo aggiornamento: 16/02/16