Accesso Civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
  1. Che cos'è
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le PP.AA. hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., laddove abbiamo omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
  1. Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata secondo le seguenti modalità::
- se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può presentare istanza ad uno dei seguenti indirizzi Responsabile.PCT.aslpe@pec.it / protocollo.aslpe@pec.it
- se in possesso di una casella di posta elettronica semplice, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo info.urp@ausl.pe.it
- se trasmesso a mezzo posta tradizionale, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo: Azienda Sanitaria Locale di Pescara – Via Renato Paolini, 47 – 65124  PESCARA
Scarica il modulo per presentare l’istanza di accesso civico semplice: clicca qui
  1. Il procedimento
L’interessato che presenta istanza di accesso civico dovrà riportare nel campo “Oggetto” della posta elettronica la seguente dicitura: “ISTANZA DI ACCESSO CVICO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D. LGS 33/2013”.
Il Responsabile dell’unità organizzativa che detiene i dati o i documenti oggetto della richiesta di  accesso civico entro trenta giorni dalla data di acquisizione all’Ufficio protocollo generale della Azienda, è tenuto, in qualità di Responsabile del procedimento di accesso civico:
  1. per i dati e i documenti detenuti per i quali non vi è obbligo di pubblicazione a consentire l’accesso, alla luce di quanto prescritto dall’art. 5-bis del d.lgs.n. 33/2013 e s.m.i., anche trasmettendo gli stessi al richiedente in via telematica;
  2. per i dati, i documenti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito a pubblicare gli stessi comunicando al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione e i dati risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile dell’unità organizzativa indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La procedura di cui al presente articolo deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico.
  1. Ritardo o mancata risposta
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini indicati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al R.P.C.T., che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Se l’assenso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, c. 2, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il R.P.C.T. provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione del Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del R.P.C.T. è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la decisione dell’Azienda o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del R.P.C.T., il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010
Anche in questo caso l’istanza di richiesta di riesame dovrà pervenire secondo le modalità descritte al precedente punto  2 tramite: Scarica il modulo per presentare l’istanza di riesame al titolare del potere sostitutivo clicca qui.
Il Responsabile della Trasparenza (soggetto titolare del potere sostitutivo), dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato o dell’informazione, provvede ad attivare una specifica istruttoria procedimentale per garantire, se dovuta, la pubblicazione del dato o dell’informazione non presente nel sito istituzionale www.ausl.pe.it all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il Responsabile della Trasparenza (Titolare del potere sostitutivo) è:
dott. Fabrizio Verì 
Indirizzo e mail: Responsabile.PCT.aslpe@pec.it; fabrizio.veri@asl.pe.it;
  1. Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico del titolare del potere sostitutivo connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
  1. Il Regolamento aziendale in materia
L’istituto dell’accesso civico è disciplinato dall’apposito Regolamento adottato da questa Azienda con delibera del Direttore generale n. 105 del 02/02/2017.

Scarica il fac simile del modello dell'accesso civico semplice

 

Ultimo aggiornamento: 21/12/21