In base all’Allegato VI bis della delibera Anac n. 144 del 7 ottobre 2014 e dell’Allegato 1 alla delibera Anac 8 marzo 2017 (GURI n. 70 del 24/03/2017) le AA.SS.LL. non sono dotate di organi di indirizzo politico-amministrativo. Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo non sono qualificabili come titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo, pertanto i relativi obblighi di pubblicazione sono assolti nella sotto-sezione “Personale – Incarichi amministrativi di vertice”, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis e segg., del D.Lgs. n. 33/2013, a cui si fa rinvio.
 
Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;


 

Ultimo aggiornamento: 06/07/26