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TICKET ED ESENZIONI
Le prestazioni sanitarie sono soggette al pagamento della partecipazione al costo (ticket).
Puoi pagare i tuoi ticket presso gli sportelli CUP o alle macchinette automatiche (ove presenti).
Tuttavia, la legge prevede diverse tipologie di esenzioni dal pagamento del ticket per reddito, età e patologie e, se pensi di averne diritto, puoi recarti all’Ufficio Scelta e Revoca del tuo CERS (ex Distretto Sanitario) di appartenenza secondo gli orari riportati in tabella.
In alternativa, se sei in possesso di identità digitale, puoi inserire la tua autocertificazione sul portale Sistema Tessera Sanitaria o cliccando sul seguente link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/web/guest/esenzioni-da-reddito-cittadini
Ti invitiamo a non inviare le richieste a mezzo Posta Elettronica Ordinaria o Certificata in quanto, attualmente, non possono essere prese in carico.
 
Esenzione per reddito
 
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dal ticket sulle prestazioni sanitarie.
Quali categorie sono esenti?
• Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro (Codice E01).
• Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02).
•  Titolari di assegno sociale (ex pensione sociale) e loro familiari a carico (Codice E03).
• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E04).
Come esercitare il diritto all'esenzione?
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, verifica il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Se l’assistito non compare nella lista degli esenti del proprio medico curante, che deve fare?
Alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del proprio medico curante: sono coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e i disoccupati (che, in ogni caso, devono autocertificare annualmente il proprio stato di disoccupazione).
Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza per autocertificare la propria condizione di avente diritto all’esenzione.
Dove bisogna andare?
Gli assistiti che devono autocertificare la propria esenzione dal ticket per reddito, devono recarsi presso gli sportelli di “Scelta e revoca del medico” del Distretto Sanitario competente territorialmente.
Cosa si deve portare?
Copia di un documento di identità in corso di validità.
Tesserino sanitario TEAM (Tessera Europea di Assistenza Malattia).
L’assistito può richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all’esenzione per reddito.
Cosa si dovrà firmare?
Autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito. Autocertificazione della condizione di disoccupato con l’indicazione del Centro per l’Impiego presso il quale risulta registrato e contestuale impegno dell’assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la revoca del beneficio. Dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché della consapevolezza che l’Azienda sanitaria locale attiverà il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa.
 
Esenzione per patologia
 
Esenzioni per Patologie croniche
Se sei affetto da una patologia cronica e invalidante, hai diritto all’esenzione dal ticket.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.salute.gov.it  o rivolgiti al tuo Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera Scelta.
L’esenzione deve essere richiesta alla tua ASL, presentando un certificato medico, rilasciato da una struttura sanitaria e/o ospedaliera pubblica, che attesti la presenza di una o più malattie.
Sono validi anche:
• copia della cartella clinica rilasciata dall’Ospedale pubblico o da struttura privata accreditata previa valutazione del medico del Distretto Sanitario;
• copia del verbale di invalidità;
• i certificati della Commissioni mediche degli Ospedali militari;
•le certificazioni rilasciate da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
La ASL rilascia un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice di esenzione e le prestazioni fruibili.
 
Esenzioni per Malattie rare
Anche se sei affetto da una malattia rara hai diritto all’esenzione dal ticket.
Per tutte le informazioni consulta la pagina dedicata cliccando qui
 
Esenzioni per invalidità
Il DM 1.2.1991 stabilisce le categorie di invalidi che godono di questo beneficio.
Lo stato e grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica delle ASL.
Elenco delle categorie di invalidità:
• Invalidi di guerra e per servizio (Categoria da I a V) e (VI/VIII).
• Invalidi civili e per lavoro (riduzione capacità lavorativa superiore ai 2/3).
• Invalidi civili con indennità di accompagnamento.
• Ciechi e sordomuti.
• Ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.
• Vittime di atti di terrorismo o criminalità organizzata.
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale.
 
Esenzione per gravidanza
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza
hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro.
L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto Ministeriale del 10 settembre 1998.
In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:
•  le visite mediche periodiche ostetrico - ginecologiche;
• alcune analisi, elencate nell’Allegato A al Decreto, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie e appropriate per accertare eventuali difetti genetici,
prescritte dal medico specialista;
• gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dall’Allegato B al Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
• tutte le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’Allegato C al Decreto, prescritte dallo specialista;
• tutte le prestazioni necessarie e appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.
 
Gratuita’ del test hiv
Aids significa sindrome da immunodeficienza acquisita e nelle persone malate le difese immunitarie sono fortemente indebolite a causa del virus denominato HIV.
L’infezione da HIV non ha una specifica manifestazione e l’unico modo per scoprirla è quella di sottoporsi al test della ricerca degli anticorpi anti-HIV. Il test consiste in un prelievo di sangue.
La persona contagiata viene definita sieropositiva all’HIV.
Il virus si trasmette:
• attraverso sangue infetto;
• attraverso rapporti sessuali non protetti con persone infette da Hiv;
• da madre con Hiv a figlio durante la gravidanza, il parto oppure allattamento al seno.
Importante sapere che dal momento in cui il virus entra nell’organismo (contagio) alla comparsa degli anticorpi anti-HIV nel sangue trascorre un periodo di tempo chiamato periodo finestra.
Se il test viene effettuato in questo lasso temporale il risultato è negativo ed è importante perciò ripetere il test dopo circa sei mesi.
È possibile fare il test ad accesso diretto, senza prescrizione del medico e gratuitamente, anche in forma anonima e anche se sei un minore senza il consenso dei tuoi genitori.

Per scaricare il Modulo per l’Esenzione per patologia, malattia rara e/o invalidità clicca qui
Per scaricare il Modulo di Autocertificazione del reddito clicca qui
Per scaricare il Modulo per il Consenso al trattamento dei dati personali clicca qui

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