Sei qui: Home Page | Bandi di gara | FAQ bando: "FORNITURA ED INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE, COMPRENSIVA DI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E GARANZIA, PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DATA CENTER PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA A.U.S.L. DI PESCARA Determina di indizione n. 504 del 9 giugno 2017"
CHIARIMENTI ART. 71 C. 2 D.LGS 163/06

08/07/2017 19:26:25
Domanda: 1. Nel Disciplinare di gara la durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre). Nel Capitolato in anni 9 (nove) . Si chiede quale sia la corretta durata del contratto relativo all’accordo quadro. 2. Nel Capitolato di gara si parla di “collaudo” quale certificazione della fornitura ma anche di “regolare esecuzione lavori” agli stessi fini; data la necessità di contestualizzare l’uno o l’altro l fine della regolare emissione delle fatture, il “collaudo” e la “regolare esecuzione lavori” sono da considerarsi quale medesimo evento ? 3. All’ Art. 6 del Capitolato di gara non ci è chiaro sul momento in cui si possa fatturare. Viene indicato “I pagamenti saranno effettuati a cadenza mensile, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo dedicato alle verifiche di regolare esecuzione del servizio; queste ultime si concluderanno entro 60 giorni dalla fine del periodo cui si riferiscono” . Ciò però non chiarisce quando si possa procedere a regolare fatturazione. Si chiedono chiarimenti in tal senso. 4. Al sub “6.2. del Capitolato tecnico, si parla di “CORRISPETTIVO PER I SERVIZI OGGETTO D’APPALTO”, e tale corrispettivo si riferisce a servizi erogati “ a canone”; si chiede cortesemente di definire quali siano tali servizi . 5. Polizza provvisoria; Nell’art. 9 dell’ allegato 3 si chiede espressamente: 1) “Una apposita polizza Assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto”. Si fa riferimento però ad un allegato 5B di cui il nostro fideiussore non ha conoscenza. Si chiede chiarimento in merito a tale allegato. 6. Polizza provvisoria : “La rinuncia esplicita dell’ assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione” : il che vorrebbe dire che il fideiussore debba pagare a prescindere da tutto (per esempio dovrebbe pagare anche in caso di un atto doloso o di sabotaggio posto in essere dalla aggiudicataria). Questo tipo di copertura è più vicina alla polizza Fidejussoria definitiva che alla provvisoria, perché, in quel caso, il Fidejussore pagherebbe a prescindere dalla motivazione e poi si rivale sulla ditta aggiudicatrice dell’appalto. Si chiede chiarimento in tal senso. 7. Polizza provvisoria : viene citata “una deroga all’ art. 1901” che vorrebbe dire che l’aggiudicatario sarebbe coperto anche se non paga i premi assicurativi della polizza di RCT. Anche qui ci sembra si sia più vicini ad una fidejussione definitiva che ad una provvisoria. Infatti la copertura nelle polizze fidejussorie definitive è previsto che la polizza sia sempre in funzione anche se non pagate le rate successive dei premi. Si chiede chiarimento in tal senso. 8. Polizza provvisoria : viene citata la “deroga all’ art. 1892-1893” : il che vorrebbe dire che viene assicurato allo stesso l’operato dell’aggiudicataria anche se la stessa avesse consapevolmente mentito su quello che è il proprio operato (ad esempio, la polizza fosse emessa per installatori di sistemi informatici ma poi, in realtà, l’aggiudicataria procedesse ad edificare opere edili). Si chiede chiarimento in tal senso. 9. Polizza provvisoria : viene citato “risarcimento al Committente dei maggiori costi” : questa clausola è una copertura che ricorda la “Legge Merloni”, ed infatti viene emessa appunto per garantire i maggiori costi; si chiede chiarimento in tal senso, ovvero se tale clausola sia necessaria o si tratti di refuso.
Risposta: 1. TRE ANNI 2. Non sono il medesimo evento, il collaudo dà inizio al periodo di fornitura, l’attestazione di regolare esecuzione è finalizzata ad autorizzare la liquidazione dei corrispettivi a canone. 3. la fatturazione potrà avvenire a partire dalla fine del periodo cui si riferiscono le prestazioni oggetto di fatturazione; la stazione appaltante ha a disposizione 90 gg, per procedere alla verifiche ed al conseguente pagamento; 4. Trattasi dei servizi “ricorrenti”, tipicamente i servizio di assistenza ed i servizi professionali 5. Vengono pubblicati gli schemi 5A e 5B 6-9 Le prescrizioni in materia di “ cauzione provvisoria derivano da prescrizioni di legge (vedasi art. 93 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).