Sei qui: Home Page | Bandi di gara | FAQ bando: "Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operarore, di durata quadriennale, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL DI PESCARA."
CHIARIMENTI ART. 71 C. 2 D.LGS 163/06

Domanda: ART. 1 Disciplinare lett. D: il requisito del fatturato specifico, non inferiore a € 3.000.000, 00 viene richeisto come riferito al triennio 2014-2016. Ora dato che l'anno é ancora in corso, come dovranno regolarsi i concorrenti in sede di partecipazione, ai fini della dichiarazione e poi successiva comprova del requisito stesso? Sarebbe più opportuno che il requisito sia riferito al triennio 2013-2015, per il quale, tutti gli operatori, posseggono dati già consolidati. -
Risposta: RISPOSTA; SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO rev. 1.0

Domanda: ART.3 Disciplinare: Vi chiediamo di precisare che il valore presunto contrattuale di € 7.950.000 é quello di cui si dovrà tener conto ai fini della costituzione della garanzia provvisoria. -
Risposta: RISPOSTA: NO, PER LA CAUZIONE DOVRA’ FARSI RIFERIMENTO AL VALORE DELL’ACCORDO QUADRO INIZIALE, PARI AD € 6.000.000,00

Domanda: ART: 7 Disciplinare: Vi chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle spese di pubblicazione, così da poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica.
Risposta: RISPOSTA: L’IMPORTO AMMONTA AD € 624,90.

Domanda: - ART: 11 Disciplinare: Vi chiediamo di voler specificare l'orario previsto per il termine di consegna dei plichi, fissato al 21.07.2016, che non sembrerebbe specificato nei documenti di gara pubblicati.
Risposta: RISPOSTA: L’ORARIO E’ QUELLO CORRISPONDENTE ALL’ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO PROTOCCOLO, RIPORTATO NEL DISCIPLINARE DI GARA, IN CASO DICONSEGNA A MANO: lunedì – venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Domanda: - ART: 19 Capitolato: Riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se le stesse si rivolgano ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso l'ASL. In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 artt. 30 e ss. L’istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’impresa somministratrice nell’interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato, l’articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi D. Lgs. 81/2015, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 2043 del c.c.
Risposta: RISPOSTA. LE CONSIDERAZIONI ESPRESSE OMETTONO DI CONSIDERARE CHE IL SERVIZIO OGGETTO D’APPALTO È RIVOLTO AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA QUALE VIGONO SPECIALI REGOLE IN TEMA DI RESPONSABILIUTA’, NON ELUDIBILI ANCHE LADDOVE I LAVORATORI VENGANO IMPIEGATI MEDIANTE CONTRATTI DI SOMINISTRAZIONE. LA PREVISIONE POSTA ALL’ART. 19 DEL CAPITOLATO, INFATTI, NON ELUDENDO IN ALCUN MODO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35, COMMA 7 DEL D.LGS 8172015, PER IL QUALE “ L'UTILIZZATORE RISPONDE NEI CONFRONTI DEI TERZI DEI DANNI A ESSI ARRECATI DAL LAVORATORE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE MANSIONI.”, NE CONSENTE LA CONTESTUALIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IN TALE CONTESTO, INFATTI, NON E’ CERTAMENTE AMMISSIBILE CHE IL LAVORATORE SOMMINISTRATO RICEVA UN TRATTAMENTO DIVERSO E “MIGLIORE” DI QUELLO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE. PER QUESTI, INFATTI, L’AMMINISTRAZIONE RISPONDE SI’ DEGLI EVENTUALI DANNI A TERZI DA ESSI PROVOCATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE MANSIONI MA TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI SONO RESPONSABILI , NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE, PER DANNI AD ESSA PROVOCATI CON DOLO O COLPA GRAVE, ANCHE IN CONSEGUENZA DI RISARCIMENTI CHE L’AMMINISTRAZIONE AVESSE DOVUTO CORRISPONDERE A TERZI, IN CONSEGUENZA DI FATTI COMMESSI DAL DIPENDENTE. NEL CASO DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO – IN CUI IL RAPPORTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INTERCORRE ESCLUSIVAMENTE CON LA SOCIETA’ SOMMINISTRATRICE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON HA, QUINDI, ALCUN TITOLO A PERSEGUIRE I DIPENDENTI DEL SOMMINISTRATORE, SARA’ QUEST’ULTIMA A DOVER TENERE INDENNE L’AMMINISTRAZIONE DI QUALUNQUE DANNO COMMESSO DAI SUOI DIPENDENTI, NELLE STESSE IPOTESI PREVISTE PER I DIPENDENTI PUBBLICI, OVVERO IN CASO DI DOLO O COLTA GRAVE. SI CONVIENE, TUTTAVIA, SULLA POSSIBILITA’ DI ESCUTERE, IN CASO DI MANCATO RISTORO / RISARCIMENTO DEI DANNI DI CUI SI DISCUTE, DA PARTE DEL SOMMINISTRATORE, LA cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art.113 del D. Lgs. 163/2006, oggi art. 103 del D. Lgs. 50/2016. PERTANTO, L’ART. 19 DEL CAPITOLATO VIENE COSI’ RIFORMULATO 19 – Responsabilità del L’agenzia per il lavoro L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’ Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L’agenzia per il lavoro/somministratore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o per fatto dei propri dipendenti, all’Amministrazione e ai suoi dipendenti, in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. La ASL , per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dall'agenzia per il lavoro, fino a concorrenza.

Domanda: - ART. 22 Capitolato: Ferma restando l’indiscussa facoltà di recesso spettante all’Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dai singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggiD.Lgs. 81/2015 e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.
Risposta: RISPOSTA: STANTE LA NATURA DELLE CONDIZIONI ECCEZIONALI E STRAORDINARIA CHE POTREBBERO LEGITTIMARE IL RICORSO ALLA FACOLTA’ DI RECESSO, SI RITIENE INOPPORTUNO CHE LE STESSE POSSANO ESSERE OSTACOLATE O LIMITATE, IN ALCUN MODO.

Domanda: Si chiede se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l’utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto.
Risposta: RISPOSTA, PREMESSO CHE LA NORMA CONTRATTUALE CITATA SI IMPONE ALLE AGENZIA SOTTOSCRITTRICI DEL CCCNL IN CUI E’ RICOMPRESA, SENZA CHE ALCUN IMPEDIMENTO ALLA SUA APPLICAZIONE COMPORTI LA MANCATA PREVISIONE ALL’INTERNO DEL CAPITOLATO DI GARA, E SOTTOLINEATO COME DETTACLAUSOLA COSTITUISCA IL CONTENUTO SOSTANZIALE DELL’OBBLIGO DI CUI ALL’ART. 11 , LETTEA P) DEL CAPITOLATO, SI ACCONSENTE AD INTRODURRE LA CLAUSOLA IN QUESTIONE ANCHE QUALE COMMA N. 2 DELL’ART. 18, COME SOTTO RIPORTATO. ART. 18, COMMA 2. CLAUSOLA SOCIALE l’agenzia per il lavoro subentrante, al fine di assicurare la continuità assistenziale, ha l’obbligo di avvalersi prioritariamente degli operatori già operanti con l’apl uscente, compatibilmente con i numeri e le qualifiche richieste dall’utilizzatore .

Domanda: Si richiede se, fra il personale attualmente in essere, ci sono risorse assunte a tempo indeterminato dall’attuale fornitore ed eventualmente, quante siano, anche in considerazione di quanto previsto dal Capitolato all'art. 11 lettera p.
Risposta: RISPOSTA: L'ATTUALE GESTORE DEL SERVIZIO HA COMUNICATO DI NON DISPORRE DI RISORSE ASSUNTE A TEMPO INDETERMINATO

Domanda: Il disciplinare di gara (pag. 19) fissa in 1,14 il moltiplicatore massimo mentre il “modello di predisposizione offerta economica” fissa il valore del moltiplicatore massimo in 1,15. Si chiede di sapere quale sia il valore massimo di moltiplicatore praticabile.
Risposta: Risposta: trattasi di mero refuso: si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara e lo schema dell’offerta economica sarà a questo allineato.

Domanda: In particolare, con riferimento alla risposta fornita al quesito in materia di Responsabilità civile, siamo spiacenti di dover esternare il nostro dissenso sia sostanziale che formale nei confronti dei contenuti della risposta medesima. Non sfugge certamente a codesto Ente la tipicità del rapporto di lavoro in somministrazione che distingue, non a caso, le due tipologie di datore di lavoro, come meglio ed in maniera inequivocabile dispongono le disposizioni normative.Da una parte la norma prevede la figura del Datore di lavoro "giuridico" che si identifica nella fattispecie del Somministratore, e dall'altra il Datore di Lavoro di fatto o Utilizzatore, che ha il compito di gestire e coordinare le attività del lavoratore nel cui interesse lo stesso presta la sua opera. A differenza dell'istituto giuridico dell'appalto genuino, l'appalto di somministrazione attiene alla fattispecie di fornitura di ricerca, selezione, gestione amministrativa e messa a disposizione di un lavoratore che gerarchicamente, funzionalmente e fisicamente presterà la propria opera alle dipendenze dell'Utilizzatore. Ne discende che il Somministratore, in quanto avulso da qualsiasi azione connessa alla attività lavorativa, mai potrà rispondere per danni a terzi causati dal lavoratore stesso. Del resto i rischi ipotizzabili spaziano dalla semplice possibilità di danneggiamento di una apparecchiatura di scarso valore, al ben più sostanziale danno causato a pazienti o altri soggetti terzi (ove poi non sia ipotizzabile una responsabilità penale del tutto soggettiva e non traslabile a chicchessia). Correttamente codesto Ente pone in rilievo che il lavoratore somministrato non può godere di un trattamento di miglior favore rispetto ai lavoratori dipendenti, e ciò è tanto più vero in ragione del disposto dell'art. 26 del Dlgs 276/03. Esso, qui di, alla stregua dei lavoratori diretti, è soggetto alle norme regolanti la responsabilità personale, di cui risponde in proprio, e per la quale gli Enti Pubblici sono tenuti a operare le adeguate coperture assicurative, dovendo assicurare al lavoratore in somministrazione parità di trattamento economico, normativo e giuridico. Trattandosi di responsabilità individuali, non certo ne può rispondere il Somministratore, nè tanto meno quest'ultimo può sostituirsi all'Ente, nelle relative copertura che, per contro risultano obbligatoriamente in capo all'Utilizzatore stesso. Vero è, invece, che l'Ente può, in maniera del tutto legittima, richiedere all'Aggiudicatario /somministratore adeguate coperture assicurative connesse alla copertura di eventuali danni arrecati a quest'ultima o a terzi, dal proprio personale diretto in ragione delle attività da esso svolte in esecuzione dell'appalto aggiudicato. Da quanto sopra ne discende che non risulta ipotizzabile l'escussione della cauzione in relazione alla fattispecie di danni per RCT/RCO che, nel perimetro di quanto sopra definito, possono ben essere garantiti con adeguata polizza specifica. Alla luce di quanto sopra, sarebbe pertanto auspicabile una revisione della risposta fornita nelle FAQ da Voi pubblicate.
Risposta: la questione sarà ulteriormente considerata.

Domanda: Risposta a quesiti
Risposta: vedasi allegato

Domanda: Si richiede a codesta SA al fine di poter meglio declinare l’offerta tecnica, di indicare le figure professionali attualmente in somministrazione con i relativi livelli e mansioni;
Risposta: Le necessità di ricorso temporaneo a personale somministrato vengono valutate di volta in volta, specie alle relative scadenze dei contratti in corso, sulla scorta del reale fabbisogno individuato e dell’andamento dei tetti di spesa periodicamente prestabiliti dal livello regionale. Ad ogni buon conto si comunica che, alla data odierna, risultano in somministrazione a tempo determinato le seguenti figure: nr. 23 Ausiliario specializzato per motivi organizzativi; nr. 10 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere per motivi sostitutivi; nr. 10 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere per motivi organizzativi; nr. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico per motivi sostitutivi; nr. 2 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico per motivi organizzativi; nr. 4 Operatore Socio Sanitario per motivi sostitutivi; nr. 6 Operatore Socio Sanitario per motivi organizzativi;

Domanda: In conformità a quanto disposto dalla Circolare Funzione Pubblica del 9/2007 (allegato), si richiede la determinazione del costo del lavoro e delle voci che lo compongono; il costo orario del lavoro è di fatto la base di calcolo sul quale dovranno essere proposti i moltiplicatori offerti dalle APL e pertanto è indispensabile al fine di equiparare correttamente le offerte economiche pervenute;
Risposta: L’Asl Pescara è tenuta alla puntuale corresponsione delle voci stipendiali stabilite, tempo per tempo, dalla contrattazione nazionale di lavoro per il Comparto Sanità. La contrattazione integrativa vigente non prevede indennità integrative. Le voci accessorie vengono corrisposte, volta per volta, sulla scorta del reale utilizzo dell’unità somministrata nel mese di competenza, valutando l’unità operativa di assegnazione ed il particolare orario rispettato, tenuto conto dei valori unitari prestabiliti in contrattazione nazionale. Risulta pertanto pleonastico, assumendo peraltro un valore statico, ancorché la Circolare indicata ne faccia un esplicito richiamo, predeterminare in questa sede l’effettivo costo del lavoro e delle voci che lo compongono per tutte le categorie e qualifiche potenzialmente ascrivibili al Comparto Sanità, tenuto conto che tali dati risultano esaustivamente dettagliati attraverso la disciplina pattizia. Si evidenzia in particolare come la disciplina pattizia provveda ciclicamente all’adeguamento di tali elementi e che, pertanto, il costo del lavoro in parola deve intendersi dinamico, ossia di volta in volta riadeguato secondo le decorrenze previste in contrattazione nazionale.

Domanda: - Le festività sono o meno incluse nella tariffa oraria?
Risposta: LE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI GODUTE VENGONO FATTURATE AL LORO VERIFICARSI

Domanda: - Le festività domenicali sono da intendersi come indennità festive o vengono pagate le festività non previste nel comparto Sanità?
Risposta: SULLA DOMENICA VIENE CORRISPOSTA L’INDENNITA’ FESTIVA SOLO SE L’UNITA’ E’ STATA PRESENTE IN SERVIZIO

Domanda: - tutti gli altri elementi quali indennità e/o altro andranno fatturati a parte al loro verificarsi? vedi art. 14 del capitolato.
Risposta: GLI ELEMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE VENGONO FATTURATI ALLA VERIFICA DELLA MATURAZIONE

Domanda: MODELLO 2: può essere rilasciata dal legale rappresentante per i soggetti cessati che non sono nelle condizioni di rilasciarla?
Risposta: risposta: si conferma

Domanda: MODELLO 2: può essere rilasciata dal legale rappresentante per i soggetti sottoposti a verifica oppure deve obbligatoriamente essere rilasciata singolarmente?
Risposta: risposta: si

Domanda: MODELLO 2: l’intestazione porta i vecchi riferimenti normativi, va comunque considerata corretta?
Risposta: risposta: si ripubblica il modello 2

Domanda: in merito all’Art. 1 Disciplinare lett. D: “il requisito del fatturato specifico non inferiore a € 3.000.000,00 per fornitura di servizi di somministrazione lavoro temporaneo ad aziende sanitarie pubbliche-private” per “aziende sanitarie pubbliche – private” si fa riferimento ad un codice ATECO specifico o si fa riferimento al CCNL applicato da tali aziende?
Risposta: RISPOSTA: PUO’ FARSI RIFERIMENTO AL CODICE ATECO “Q 86” (ASSISTENZA SANITARIA)

Domanda: I. Sulla certificazione di qualità. Con riferimento all’art. 10, lett. A3), del Disciplinare di gara, si chiede gentile conferma che per “copia conforme” si intenda copia semplice della certificazione di qualità corredata da dichiarazione di conformità rilasciata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. * * II. Dichiarazione soggetti ex art. 80, comma 3, D. Lgs n. 50/2016 si chiede gentile conferma che sia sufficiente una dichiarazione cumulativa resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto di tutti i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione.
Risposta: SI CONFERMA

Domanda: La legge di gara prescrive che l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa e non con il criterio del Prezzo più Basso. Ciò visto anche la prescrizione del nuovo Codice degli Appalti (cfr. art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016). La netta prevalenza attribuita dal nuovo Codice degli Appalti a tale criterio di aggiudicazione deriva dalla necessità che la Stazione Appaltante, per particolari servizi quale quello della somministrazione del lavoro, tenga in considerazione non solo l’elemento prezzo, bensì anche – e soprattutto – l’elemento qualitativo al fine di individuare il miglior aggiudicatario, quindi un concorrente in grado di fornire un buon servizio anche in termini qualitativi.
Risposta: RISPOSTA: In riferimento alle considerazione poste, occorre preliminarmente segnalare e rivendicare la autonomia e discrezionalità della stazione appaltante nel determinare il rapporto da stabilire tra le due componenti – prezzo e qualità - nella selezione delle offerte, ciò dipendendo dall’importanza che la stessa attribuisce ai due fattori nonché dal livello di “competizione economica” che, Ceteris paribus , l’Amministrazione vorrà favorire. Tale discrezionalità – che incontra gli ovvi limiti esterni della illogicità ed irragionevolezza manifesti - viene attuata: - Determinando i pesi rispettivi da attribuire ai due criteri, - Disaggregando il criterio “qualità” nei suoi più essenziali aspetti e l’assegnazione ad essi di pesi o fattori di ponderazione; - Individuando la formula di attribuzione del punteggio economico, avendo ben presenti i principi ribaditi dall’AVCP e dalla giurisprudenza, per i quali 1) tutto il range di punteggio previsto deve essere potenzialmente attribuibile, 2) i coefficienti relativi ai criteri di valutazione devono variare tra zero ed uno, 3) il coefficiente uno vada attribuito alla migliore offerta ed il coefficiente zero al valore fissato nel bando di gara (corrispondente alla base d’asta, nel caso dell’offerta economica), Rispetto a tali principi, mentre risulta del tutto conforme la formula stabilita negli atti di gara - peraltro già presente nell’Allegato P al Regolamento approvato con DPR 207/2010 - così non è per una formula di tipo “lineare diretta” rispetto al “prezzo”, che non consente di rispettare alcuno dei principi sopra descritti. D’altra parte, questa Amministrazione - ben consapevole del meccanismo di “funzionamento” della formula prestabilita negli atti di gara – e dell’effetto in termini di “incentivo alla competizione” che essa comporta, ne ha disposto l’applicazione solo nell’ambito del 30% dei punti complessivamente a disposizione. In tali ambiti, ben può e deve accadere che il punteggio economico colmi e superi il differenziale di punteggio tecnico, al fine di non “svilire” il punteggio economico, dando luogo ad un effetto irragionevole ed illogico, riscontabile nei meccanismi di determinazione dei punteggi economici che utilizzino il “prezzo” e non” il ribasso” rispetto alla base d’asta.