Domande frequenti

Cosa sono i crediti ECM?

I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. I crediti ECM vengono assegnati dal Provider ad ogni programma educazionale che realizza secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle caratteristiche del programma. I crediti ECM vengono attestati dal Provider ai partecipanti agli eventi o programmi educazionali una volta accertato un adeguato apprendimento e sono validi su tutto il territorio nazionale.

Quanti crediti bisogna acquisire?

La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti. Il Provider deve trasmettere tempestivamente all´Ente accreditante ed al COGEAPS i crediti che ha assegnato ad ogni partecipante.

Perchè non trovo sul sito i crediti acquisiti nel passato?

Il sistema è informatizzato a partire dal secondo semetre del 2011 e solo per gli eventi organizzati dall'Ufficio Formazione. Gli eventi svolti in precedenza o da altri provider non sono ancora disponibili in formato digitale e pertanto non riportati nella pagina personale dell'area riservata.

Chi controllerà la quantità dei crediti acquisiti per ogni anno?

Ogni ordine e collegio provvederà al controllo dei crediti acquisiti dai propri iscritti. L'Azienda ASL Pescara non esercita il controllo finale dei crediti.

Un medico in possesso di una determinata specializzazione che esercita la propria attività in un'altra disciplina (per esempio uno specialista in gastroenterologia che lavora in un reparto di pronto soccorso medicina d'urgenza), può acquisire i crediti formativi partecipando ad eventi ecm relativi alla disciplina realmente esercitata ed acquisire i crediti?

Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell'evento (in proposito cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini).

E' obbligatoria l'Educazione Continua in Medicina (ECM)?

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.corsi effettuati ai sensi dell´art. 66 "Idoneità all´esercizio dell´attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell´accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell´art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l´AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell´8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall´obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonchè in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?

Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.

Quando posso avere l'attestato con i crediti ECM?

L'attestato di partecipazione con i crediti ECM acquisiti può essere scaricato direttamente all'interno dell'area riservata dopo circa 30 giorni.

Come faccio per il riconoscimento delle ore accumulate?

Le ore accumulate saranno riconosciute una volta terminato il corso presentando l'attestato con i crediti presso i singoli uffici rilevazione presenze che sono già a conoscenza del credito orario attraverso la timbratura ai terminali.

Cosa devo fare per partecipare ad un PFA?

1) Chiedere l'autorizzazione al proprio responsabile; 2) Iscriversi online 3) Timbrare ingresso e uscita presso la sede del corso impostando l'apposita causale (tasto F2).

Cosa devo fare per partecipare ad un evento?

1) Chiedere un giorno di permesso retribuito per aggiornamento. 2) Iscriversi online 2) Non si deve timbrare!

Dove / Come posso scaricare il materiale didattico relativo ai corsi di formazione frequentati?

Il materiale didattico, le slides e gli esercizi relativi ai corsi di formazione (ove previsti) sono disponibili all'interno dell'area riservata. Una volta eseguito l'accesso attraverso l'inserimento di username e password, fare click nel menu in alto alla voce Progetti ed Eventi, in fondo alla pagina fare click sulla freccia verde in corrispondenza del corso di cui si desidera scaricare il materiale e nella pagina successiva, click in alto alla voce Materiale didattico / Dispense.

Posso saltare un giorno di lezione o scambiare giorno con quello di un'altra edizione?

No, non è possibile. Se non si può essere presenti in tutte le giornate è necessario cambiare completamente edizione.

Posso cancellarmi dal corso 5 giorni prima dell'inizio? Come fare?

Si. Entra nell'area riservata e clicca sull'apposito pulsante di cancellazione iscrizione.

Per cancellarmi devo inviare il fax?

No, fino a 5 giorni prima dell'inizio dell'evento è possibile cancellarsi autonomamente e senza alcuna giustificazione. Non inviare il fax.

Devo portare gli attestati dei corsi precedentemente frequentati all'Ufficio Formazione?

No, non è necessario. L'ufficio non ha ancora attivato la banca dati.

Da quando decorre l'obbligo formativo per i professionisti sanitari ?

La Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione: –per i professionisti sanitari, vincolati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale; –per i professionisti sanitari, non vincolati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale.

In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD - RES - FSC)?

In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010" - pag.6 - pag.15 - nota 4, per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc:attività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150). Mentre per la tipologia 8 e 9 (fad con o senza tutoraggio), il n. massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri professionali non può eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale.

Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?

Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.: personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza); che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni; soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che: caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validitÀ per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

08/01/2013 - Decorrenza obbligo formativo

La Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione: –per i professionisti sanitari, vincolati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale; –per i professionisti sanitari, non vincolati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Obbligo di ECM per i Massofisioterapisti

Perviene alla segreteria ECM un elevato numero di richieste di chiarimento sulla possibilità di acquisizione crediti da parte dei Massofisioterapisti. A tal proposito, in applicazione della vigente normativa nonchè in coerenza con quanto sancito dalla giurisprudenza in materia, si specifica che: il massofisioterapista in possesso di uno dei titoli di cui al D.M. luglio 2000 è EQUIPOLLENTE al fisioterapista ed è pertanto soggetto all´obbligo di ECM; il massofisioterapista in possesso di un titolo diverso da quelli di cui al D.M. luglio 2000 è soggetto all´obbligo ECM solo se possiede il provvedimento di EQUIVALENZA rilasciato dal Ministero della Salute.

Decorrenza obbligo formativo

Decorrenza obbligo formativo In riferimento al comunicato dell´8/01/2013, e allo scopo di evitare interpretazioni difformi, si rappresenta che la decisione adottata dalla Commissione Nazionale in materia di decorrenza dell´obbligo formativo in data 4 dicembre 2012 va intesa come di seguito: per i professionisti sanitari obbligati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell´anno successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale; per i professionisti sanitari non obbligati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell´anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale. Si rende noto, inoltre, che il comunicato dell´8/01/2013 è stato modificato di conseguenza.