Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati;
(lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)


 

Ultimo aggiornamento: 23/03/17