Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili  e la gestione del patrimonio.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 

Ultimo aggiornamento: 12/04/24